In aumento di circa il 10% i soggetti che non riescono a corrispondere la quota di spese condominiali dovute a fronte degli interventi di manutenzione dello stabile condominiale.
Questo un’altro effetto della crisi economica che da tempo colpisce le famiglie italiane, che riscontrano problemi non solo per il pagamento degli oneri condominiali ma anche per i mutui ed i canoni di locazione.
martedì 15 febbraio 2011
giovedì 3 febbraio 2011
CONTRATTO DI APPALTO CON I SINGOLI CONDOMINI
Cassazione, Sez. II, sentenza del 3 gennaio 2011, n. 70
Deve ritenersi legittimo il contratto di appalto stipulato direttamente e personalmente dai singoli condomini, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con l'espressa previsione che, in caso di inadempimento, l'appaltatore possa agire in giudizio nei confronti dei singoli partecipanti al condominio. Inoltre in caso di lamentato inadempimento delle quote di pertinenza dei singoli condomini e di conseguente promovimento di azione giudiziale da parte dell'impresa appaltatrice, non sussiste la legittimazione passiva del Condominio nella persona dell'amministratore pro tempore.
(Nella specie, contratto avente ad oggetto lavori di consolidamento e restauro del fabbricato condominiale stipulato dall'appaltatore con i singoli condomini)
Nella sentenza si legge:
" le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avevano concordato di instaurare un rapporto sottratto alle regole richiamate dalla ricorrente, in particolare proprio relativamente alla legittimazione passiva nelle cause conseguenti al mancato versamento di quanto singolarmente ognuno dei committenti sarebbe stato tenuto a pagare alla societa' appaltatrice.
Della possibilita' di avvalersi dell'amministratore come loro mandatario e rappresentante, dunque, i condomini non si erano avvalsi per la conclusione del contratto, mentre per "gli sviluppi attuativi ed esecutivi" - che secondo la ricorrente rientravano globalmente nella competenza dell'amministratore stesso e comportavano la sussistenza della sua legittimazione passiva in questa causa - gli avevano affidato esclusivamente il compito della raccolta delle quote dovute dai singoli e della loro corresponsione alla esecutrice dei lavori, alla quale tuttavia era attribuita la facolta' di agire in giudizio appunto nei confronti dei singoli eventualmente inadempienti, anziche' della collettivita' condominiale nel suo complesso."
(Nella specie, contratto avente ad oggetto lavori di consolidamento e restauro del fabbricato condominiale stipulato dall'appaltatore con i singoli condomini)
Nella sentenza si legge:
" le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avevano concordato di instaurare un rapporto sottratto alle regole richiamate dalla ricorrente, in particolare proprio relativamente alla legittimazione passiva nelle cause conseguenti al mancato versamento di quanto singolarmente ognuno dei committenti sarebbe stato tenuto a pagare alla societa' appaltatrice.
Della possibilita' di avvalersi dell'amministratore come loro mandatario e rappresentante, dunque, i condomini non si erano avvalsi per la conclusione del contratto, mentre per "gli sviluppi attuativi ed esecutivi" - che secondo la ricorrente rientravano globalmente nella competenza dell'amministratore stesso e comportavano la sussistenza della sua legittimazione passiva in questa causa - gli avevano affidato esclusivamente il compito della raccolta delle quote dovute dai singoli e della loro corresponsione alla esecutrice dei lavori, alla quale tuttavia era attribuita la facolta' di agire in giudizio appunto nei confronti dei singoli eventualmente inadempienti, anziche' della collettivita' condominiale nel suo complesso."
martedì 1 febbraio 2011
PER I BALCONI cd. "AGGETTANTI"
I balconi cd. aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
La sentenza impugnata ha accertato - nell'ambito dell'indagine di fatto riservata al giudice di merito - con motivazione incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, immune da vizi logici o giuridici , che il balcone dell' attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo.
La S.C. ricorda che la c. d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini.
Del tutto fuori luogo è, altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l' appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie.
Tali osservazioni, essendo assorbenti di ogni altra considerazione, rendono perciò superfluo anche ricordare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che il Collegio condivide, secondo cui i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
Pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
(Sentenza Cassazione civile 05/01/2011, n. 218)
La sentenza impugnata ha accertato - nell'ambito dell'indagine di fatto riservata al giudice di merito - con motivazione incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, immune da vizi logici o giuridici , che il balcone dell' attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo.
La S.C. ricorda che la c. d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini.
Del tutto fuori luogo è, altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l' appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie.
Tali osservazioni, essendo assorbenti di ogni altra considerazione, rendono perciò superfluo anche ricordare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che il Collegio condivide, secondo cui i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
Pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.
(Sentenza Cassazione civile 05/01/2011, n. 218)
Iscriviti a:
Post (Atom)